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Regione Emilia Romagna

Aree fabbricabili

Per le aree edificabili il valore ai fini IMU (ed ISCOP fino al 31/12/2023) è costituito dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

In caso di utilizzazione edificatoria dell'area fabbricabile, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell' art. 3, c. 1, lett. c), d) e f), del D.P.R. n. 380/2001, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato. In ogni caso il fabbricato si intende ultimato a decorrere dalla data di accatastamento con conseguente attribuzione di rendita.

Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, al fine di ridurre al massimo l’insorgenza di contenzioso e delimitare il potere di accertamento del Comune, la Giunta Comunale determina, periodicamente e per zone omogenee, i valori medi venali di riferimento delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune, ai sensi del vigente Regolamento comunale IMU. Qualora l’imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato dalla Giunta Comunale, non si farà luogo ad accertamento di maggiore imposta a condizione che per la medesima area non sia stato registrato, in atto pubblico o perizia, un valore superiore a quello deliberato. Pertanto in caso di omessa o infedele denuncia di area fabbricabile il valore di accertamento è pari a quello deliberato o, se maggiore, a quello risultante da atto pubblico o perizia. Qualora l’imposta sia stata versata sulla base di un valore superiore a quello predeterminato dalla Giunta Comunale non si darà luogo al rimborso.

Tutto ciò premesso, si precisa che l'individuazione del valore venale in comune commercio delle aree edificabili è a cura del proprietario delle stesse (o comunque del soggetto passivo IMU-ISCOP) il quale, personalmente o con l’ausilio del proprio tecnico di fiducia, potrà fare riferimento alla cartografia, ai parametri deliberati dal Comune (sotto riportati) nonché a quanto specificato nel Regolamento comunale IMU (in particolare all’art. 6).

Parametri di riferimento per la determinazione del valore ai fini IMU (ed ISCOP fino al 2023) delle Aree Fabbricabili: