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Regione Emilia Romagna

Imposta di soggiorno

Servizio attivo

L’imposta a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive del Comune di Cesenatico

Argomenti:
Imposte
Turismo
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Materie del servizio

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A chi è rivolto

Ai gestori delle strutture ricettive per la quantificazione dell'imposta da riscuotere e per gli adempimenti previsti dal Regolamento comunale

Il gestore della struttura ricettiva, secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 180 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 (cd. D.L. Rilancio), convertito con modificazioni nella Legge 17 luglio 2020 n. 77, è RESPONSABILE DEL PAGAMENTO dell’Imposta di Soggiorno, con diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti passivi del tributo, ovvero gli ospiti della struttura.

Ciò significa che, qualora l'ospite si rifiuti di versare l'Imposta di Soggiorno, sarà il gestore, in qualità di obbligato con diritto di rivalsa, a dover comunque versare il tributo all'Ente.

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Descrizione

L'imposta di soggiorno è un tributo locale dovuto dai soggetti non residenti che pernottano nelle strutture ricettive del territorio di Cesenatico, applicata per persona e per ogni notte fino a un massimo di 7 pernottamenti consecutivi. Il gettito derivante dal tributo è interamente destinato a finanziare gli interventi comunali in materia di turismo, la valorizzazione dei servizi pubblici locali e la manutenzione dei beni culturali e ambientali del territorio. I gestori delle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, delle locazioni e degli appartamenti ammobiliati a uso turistico operano in qualità di responsabili del pagamento hanno l'obbligo di riscuotere l'imposta dagli ospiti (esentando i minori di 14 anni e gli invalidi oltre l'80% con accompagnatore), dichiarare periodicamente i pernottamenti tramite il portale telematico comunale StayTour con cadenza bimestrale ed effettuare il relativo riversamento nelle casse del Comune mediante modello F24 (codice tributo 3936) o bonifico sul conto corrente di Tesoreria dedicato

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Come fare

Il Comune di Cesenatico mette a disposizione dei gestori delle strutture ricettive il software StayTour per la gestione dell’imposta di soggiorno. 

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Cosa serve

Il login al software StayTour per la gestione dell’imposta di soggiorno deve essere effettuato attraverso le credenziali SPID del gestore della struttura ricettiva.
È comunque prevista la possibilità di delegare l’accesso al software anche ad altri soggetti, che in ogni caso dovranno accedere con il proprio SPID personale

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Cosa si ottiene

Sistema di gestione dell'imposta di soggiorno per i gestori delle strutture ricettive

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Tempi e scadenze

I GESTORI DELLE STRUTTURE RICETTIVE NON SONO AGENTI CONTABILI E NON C’E’ QUINDI L’OBBLIGO  DELLA RESA DEL CONTO GIUDIZIALE (il Mod. 21 non andava e non va presentato al Comune). In data 23/01/2026 la Corte di Cassazione, a sezioni unite, ha emesso un'ordinanza in tal senso, che è poi stata recepita anche dalla Corte dei Conti Emilia Romagna.

I gestori delle strutture ricettive, entro il sedicesimo giorno successivo alla fine di ogni bimestre solare, devono inoltrare la dichiarazione relativa al numero dei pernottamenti registrati nel bimestre ed entro il medesimo termine devono versare al Comune le somme riscosse. 
Dal 2025, con la Delibera di Consiglio n. 56 del 28/11/2024 sopra citata, è stata disposta l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno PER TUTTO L’ANNO (dal 01/01 al 31/12 di ogni anno). Di conseguenza, è stato previsto che i soggetti responsabili (i gestori delle strutture ricettive e i mediatori delle locazioni) provvedano ad effettuare i  versamenti dell’imposta al Comune nonchè a presentare le dichiarazioni bimestrali, con le modalità previste dalla normativa e dal citato regolamento, entro le seguenti scadenze:
- entro il 16 marzo (con riferimento al periodo gennaio- febbraio);
- entro il 16 maggio (con riferimento al periodo marzo-aprile);
- entro il 16 luglio (con riferimento al periodo maggio-giugno);
- entro il 16 settembre (con riferimento al periodo luglio-agosto);
- entro il 16 novembre (con riferimento al periodo settembre-ottobre);
- entro il 16 gennaio dell’anno successivo (con riferimento al periodo novembre- dicembre).

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Casi particolari

Chi non deve pagare

  1. minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età;
  2. soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie site nel territorio comunale, in ragione di un accompagnatore per paziente;
  3. personale appartenente alle forze o corpi armati statali, provinciali o locali nonché al corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile (anche volontari), che soggiornano per comprovate esigenze di servizio;
  4. autisti di pullman e accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L’esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni venticinque partecipanti;
  5. personale dipendente del gestore della struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa, regolarmente inquadrato ai fini previdenziali e fiscali nonché gli studenti che svolgono stage/tirocini presso la struttura ricettiva;
  6. soggetti con invalidità non inferiore all’80% (vengono ricompresi in questa casistica anche i soggetti minori o ultrasessantacinquenni invalidi, per i quali non risulta specificata la percentuale di invalidità nel relativo verbale ma ai quali viene corrisposto dall’INPS o dall’INAIL l’assegno di accompagnamento o di frequenza);
  7. gli eventuali accompagnatori dei soggetti con invalidità non inferiore all’80% ai quali viene anche corrisposto l’assegno di accompagnamento dell’INPS o dall’INAIL, in ragione di un accompagnatore per soggetto (vengono ricompresi in questa casistica anche gli eventuali accompagnatori di soggetti minori o ultrasessantacinquenni invalidi, per i quali non risulta specificata la percentuale di invalidità nel relativo verbale ma ai quali viene corrisposto dall’INPS o dall’INAIL l’assegno di accompagnamento o di frequenza, sempre in ragione di un accompagnatore per soggetto);
  8. viaggi di gruppi di pensionati organizzati o finanziati da enti pubblici locali (cosiddetto turismo sociale) di età non inferiore a 65 anni, che soggiornano in strutture alberghiere di 1, 2 e 3 stelle. L’esenzione non si applica nei mesi di Luglio ed Agosto;
  9. pernottamenti con spese a carico del Comune di Cesenatico;
  10. cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale, arrivati a seguito di flussi non programmati e rientranti in piani straordinari nazionali di accoglienza.
  11. soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza, conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario.

Nei casi di cui ai punti 2, 3, 4, 5 i gestori devono farsi rilasciare dall’ospite un’autocertificazione (ai sensi del D.P.R. n. 445/2000), in forma libera o mediante modello predisposto dal Comune di Cesenatico e, per gli studenti che svolgono stage/tirocini, devono farsi rilasciare attestazione dell’istituto scolastico.

Nei casi di cui ai punti 6, 7 e 10, i gestori devono farsi rilasciare idonea certificazione (ad es.: nel caso di cui al punto 6, copia certificazione attestante il grado di invalidità richiesto; nel caso di cui al punto 7 è necessario un documento comprovante che la persona accompagnata, con invalidità non inferiore all’80%, percepisca l’assegno d’accompagnamento).

Nel caso di cui al punto 8 i gestori devono farsi rilasciare idonea documentazione attestante l’organizzazione del soggiorno da parte degli enti pubblici locali (es.: copia deliberazione/determinazione dell'ente locale che approva e/o disciplina l'iniziativa).

Nel caso di cui al punto 11 i gestori devono farsi rilasciare copia della convenzione e/o di ogni altro atto dispositivo adottato da autorità pubbliche.

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Procedure collegate all'esito

Dichiarazione cumulativa
Ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 180 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 (cd. D.L. Rilancio), convertito con modificazioni nella L. 17 luglio 2020 n. 77, il gestore della struttura ricettiva deve presentare una dichiarazione cumulativa, esclusivamente in via telematica, normalmente entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto per il pagamento dell’imposta.

  • La dichiarazione cumulativa relativa all'anno d'imposta 2025, deve essere presentata telematicamente, all’Agenzia delle Entrate, entro il 30/06/2026.
  • Il modello di dichiarazione e le relative istruzioni sono contenute nel D.M. Mef 29 Aprile 2022.
  • La compilazione e la trasmissione della dichiarazione cumulativa possono essere effettuate solo telematicamente attraverso il portale dell’Agenzia delle Entrate, direttamente dal soggetto obbligato, accedendo all’area riservata (http://www.agenziaentrate.gov.it/portale/area-riservata) o attraverso i soggetti intermediari individuati dalla legge.

Contatti Agenzia delle Entrate: - Numero verde: 800.90.96.96 (da telefono fisso); - altri numeri: 0696668907 (da cellulare - costo in base al proprio piano tariffario); +39 0696668933 (dall'estero - costo a carico del chiamante). 
Al seguente link si trovano inoltre le risposte ai quesiti più ricorrenti (FAQ) sulla compilazione della dichiarazione telematica relativa agli anni di imposta 2020 e 2021, pubblicate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze: https://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/.galleries/Documenti/Fiscalita-locale/FAQ-Dichiarazione-imposta-di-soggiorno.-19.09.2022.pdf
Si ricorda che, per l’omessa o infedele presentazione della dichiarazione cumulativa da parte del gestore della struttura ricettiva è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria pari al 100% del tributo dovuto.

 

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Costi

I gestori delle strutture ricettive devono versare al Comune di Cesenatico le somme dovute con cadenza periodica, nel rispetto delle scadenze sopra riportate, come da Regolamento comunale.
E' possibile procedere al versamento:

  • mediante F24, generabile dal gestionale StayTour. Il codice tributo da utilizzare per l'Imposta di Soggiorno è 3936;
  • mediante bonifico sul conto corrente dedicato (IBAN: IT 92 N 06230 24002 0000 3059 6244 - intestato a: Comune di Cesenatico  - Imposta di soggiorno – Tesoreria comunale).

Entro gli stessi termini previsti per il versamento i gestori delle strutture ricettive presentano al Comune di Cesenatico una dichiarazione bimestrale tramite il gestionale StayTour, con il dettaglio mensile del numero degli ospiti imponibili, dei pernottamenti totali e imponibili, degli ospiti esenti (distinti per tipologia di esenzione), dell'imposta dovuta  e degli estremi dei versamenti effettuati.

Ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 180 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 (cd. D.L. Rilancio), convertito con modificazioni nella L. 17 luglio 2020 n. 77, in caso di omesso, ritardato o parziale versamento dell’Imposta di Soggiorno l’Ente locale applica al gestore della struttura la sanzione amministrativa di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 471/1997.

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Unità organizzativa Responsabile

Ultimo aggiornamento: 26 agosto 2026, 12:16