Materie del servizio
A chi è rivolto
Ai cittadini interessati
Descrizione
La pubblicazione è la fase del procedimento di formazione del matrimonio che precede il matrimonio: la sua funzione è quella di portare a conoscenza dei terzi l'intenzione degli sposi di contrarre matrimonio e di consentire alle persone legittimate di fare eventuale opposizione al matrimonio.
Lo scopo della pubblicazione è quello di accertare che gli sposi siano in possesso di tutti i requisiti di legge necessari per contrarre matrimonio, nonché rendere nota l’intenzione dei medesimi di unirsi in matrimonio, affinché chiunque ne abbia interesse legittimo possa formulare le previste opposizioni (ad esempio un coniuge non ancora separato). La pubblicazione deve essere richiesta da entrambi gli sposi all'ufficiale di stato civile del comune in cui uno degli sposi ha residenza e ha luogo nei comuni di residenza degli sposi.
La richiesta deve contenere nome e cognome, data e luogo di nascita, cittadinanza, luogo di residenza, l'assenza di impedimenti matrimoniali e se gli sposi hanno già contratto precedente matrimonio.
Come fare
Presentarsi all'Ufficio dello Stato Civile presso l'anagrafe del Comune.
Cosa serve
Marca da bollo da € 16,00 sei futuri sposi sono entrambi residenti nel Comune, se invece hanno residenze diverse, 2 marche da bollo.
Cosa si ottiene
Pubblicazioni per matrimonio civile o religioso
Tempi e scadenze
"La pubblicazione deve rimanere affissa per 8 giorni, termine oltre il quale devono passare almeno altri 3 giorni per eventuale opposizione. Dopo tale tempo l'ufficiale del comune rilascia il certificato di eseguita pubblicazione. I documenti sia civili che ecclesiastici hanno validità 6 mesi.
Il matrimonio potrà essere celebrato dal 12º giorno dalla data della pubblicazione ed entro il 180º giorno dalla data di compiuta pubblicazione. Se il matrimonio non viene celebrato in questo arco di tempo, la pubblicazione si considera decaduta, come se non fosse mai avvenuta, ed occorre ripetere la procedura, poiché i documenti sono scaduti (art. 93 e 94 c.c.). Le pubblicazioni sono affisse all'albo pretorio nella sede del Comune, oppure nel relativo sito istituzionale."
Condizioni di servizio
Contatti Utili
Unità organizzativa Responsabile
Ultimo aggiornamento: 14 agosto 2026, 00:27