Materie del servizio
A chi è rivolto
Ai cittadini interessati
Descrizione
Dal 11 dicembre 2014 è possibile sottoscrivere un accordo di separazione o di divorzio in Comune davanti all’ufficiale dello stato civile.
I coniugi possono chiedere congiuntamente all'ufficiale di stato civile di registrare un atto in cui, con il consenso reciproco, dichiarano di volersi separare o di voler sciogliere o fare cessare gli effetti civili del loro matrimonio. Tale atto ha la stessa efficacia della sentenza di separazione e di divorzio dei giudici.
Tale modalità è però applicabile solo nei casi in cui la coppia non abbia figli minori, anche di una sola parte, e non abbia figli maggiorenni economicamente non autosufficienti o incapaci o affetti da handicap grave (L. 104/92 art. 3).
Inoltre l’accordo non può contenere riferimenti ai rapporti patrimoniali (economici e finanziari) tra i coniugi.
Come fare
La procedura prevede questi passaggi:
- i due coniugi devono presentare entrambi domanda di avvio del procedimento all’Ufficiale di Stato Civile (previo appuntamento), il quale si attiverà per recuperare la documentazione dai Comuni interessati (estratti dell’atto di nascita e di matrimonio).
- quando i documenti saranno pronti verrà fissato con gli interessati un appuntamento per il rilascio delle dichiarazioni presso l’Ufficio di Stato Civile . E’ prevista la possibilità di fare presenziare all’atto anche un avvocato per parte. Per ulteriori informazioni, prenotare l'appuntamento con l'Ufficiale di Stato Civile
Cosa serve
in aggiornamento
Cosa si ottiene
Separazione o divorzio
Tempi e scadenze
in aggiornamento
Accedi al servizio
Canale digitale:
Condizioni di servizio
Contatti Utili
Unità organizzativa Responsabile
Ultimo aggiornamento: 31 luglio 2026, 00:34